OBBLIGO DI APE NEL PRELIMINARE DI VENDITA ?

Molti sono i quesiti richiestomi da clienti e colleghi sull'argomento ai quali, ove non fatto personalmente, provvedo a chiarire spero in modo sintetico ed esaustivo.
A seguito del DL 63/2013 l'obbligo di dotazione e consegna, ma non quello di allegazione, sussiste anche in occasione della stipula del contratto preliminare, come si ricava ex art. 6 co. 2. In particolare, il proprietario deve rendere disponibile l'APE fin dal momento delle trattative e deve consegnarlo in sede di stipula del preliminare. È opportuno che risulti una clausola che attesti:
- che l'edificio oggetto di cessione è già stato dotato di APE
- che detto APE è stato messo a disposizione dal promissario alienante al promissario acquirente sin dall'inizio delle trattative
- che l'APE è stato consegnato contestualmente alla stipula del preliminare, che chiude la fase delle trattative
- che il promissario acquirente ha ricevuto, pertanto, le informazioni e la documentazione in ordine all'APE, anticipando in sostanza la dichiarazione che dovrà essere resa anche in sede di definitivo. L'allegazione è opportuna, ma non obbligatoria stante la mancanza di effetti traslativi.
Marco Magaglio
Delegato Prov. Fiaip Cultura e Formazione, Docente corsi Agenti Immobiliari Confesercenti.